Il bonus prima casa si può ottenere due volte

Il bonus prima casa si può ottenere due volte

L’agevolazione fiscale sull’acquisto della prima casa, meglio nota come bonus prima casa, spetta a chi compra un immobile nel Comune ove ha la residenza e dove non possiede altre abitazioni. Inoltre, non deve essere proprietario di altro immobile per il quale, in precedenza, abbia già usufruito della medesima agevolazione fiscale. Ciò induce a pensare che l’acquisto di una seconda casa non possa scontare di nuovo il bonus. Non è però sempre così. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, è possibile ottenere una seconda volta il bonus prima casa quando il contribuente è costretto a cambiare abitazione perché la precedente è divenuta oggettivamente inidonea all’uso.  Come spiega laleggepertutti.it, l’esempio tipico è quello di una casa ormai inagibile a seguito di un terremoto, o perché sottoposta a un ordine del Comune di ristrutturazione. Si pensi anche al caso di una coppia, che avendo avuto figli, non possa più a vivere nella precedente abitazione perché troppo piccola rispetto alle mutate esigenze del nucleo familiare.

Ampliamento dell’appartamento

La Suprema corte ha ricordato che in tema di agevolazioni prima casa ‘l’idoneità’ dell’abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), sia sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell‘ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Acquisto di un alloggio adiacente 

Una seconda ipotesi in cui si può usufruire una seconda volta del bonus prima casa si verifica quando si acquista un appartamento adiacente al primo per poterlo allargare. Anche in questo caso, il contribuente che ha già ottenuto il bonus prima casa per l’acquisto del precedente appartamento può estendere la medesima agevolazione anche sull’acquisto del secondo, se dimostra di avere ampliato l’abitazione principale perché divenuta inidonea all’uso. Condizione per poter fruire dell’agevolazione è che l’alloggio non sia di lusso, ovvero, che non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, indipendentemente dai metri quadri di ampiezza.

Procedere all’unificazione dei locali entro tre anni dal rogito

Per come chiarito già dalla Cassazione, i benefici per l’acquisto della prima casa possono quindi essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate. Sono però necessarie due condizioni: la destinazione di queste unità nel loro insieme a costituire un’unica unità abitativa, e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile ‘unificato’.
L’agevolazione presuppone che entro il termine di tre anni dalla registrazione deve essere dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali. Tale principio è stato poi esteso dalla stessa Agenzia delle Entrate agli atti di acquisto tra loro successivi se caratterizzati dall’accorpamento di unità immobiliari confinanti.

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